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Statuto

La Scatola dei Bottoni APS

Art.1               È costituita un’Associazione avente la seguente denominazione: “La Scatola dei Bottoni APS” , Ente del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L’Associazione ha sede nel Comune di Santarcangelo di Romagna, con sede in Via della Costa 11 ed ha durata illimitata.


Art.2               L’Associazione persegue,senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell’ambito della promozione e valorizzazione culturale dei territori, che costituiscono l’oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

In particolare:

  1. promuove il “Museo del Bottone” ideato e fondato da Giorgio Gallavotti;

  2. diffonde la cultura del collezionismo del bottone;

  3. amplia la conoscenza del collezionismo in genere attraverso contatti fra Enti ed Associazioni;

  4. si propone come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso gli ideali dell’educazione permanente;

  5. si pone come punto di riferimento per coloro che, svantaggiati o portatori di handicap, attraverso le varie sfaccettature della cultura dl bottone (arte, moda, costume e storia) trovano sollievo al proprio disagio.


Art.3               L’Associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere d,f,g,i,k,l,v, dell’articolo 5 D.Lgs n.117/2017 e in particolare si propone di sostenere, rafforzare e promuovere, per il raggiungimento dei suoi scopi,  varie azioni ed attività, in particolare:

  1. intende richiedere contributi a tutti i livelli istituzionali nazionali ed europei e a tutte quelle parti sociali che vedono nella Associazione un valido veicolo sia culturale che propagandistico ma nel contempo un prezioso contenitore di tradizioni, di arte, di storia e di cultura;

  2. promuove attività culturali in termini di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di filmati;

  3. supporta gli studenti di ogni ordine e grado nelle ricerche e nelle attività scolastiche, in particolare ai laureandi che propongono tesi inerenti le attività della Associazione;

  4. fornisce supporto di formazione per guide ed accompagnatori turistici;

  5. compie attività editoriali attraverso la pubblicazione di testi specifici, bollettini, atti di convegni e seminari di settore.

Ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L’assemblea potrà limitare l’esercizio delle attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all’Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.


Art.4               Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La classificazione dei Soci viene così determinata:

  1. Soci Fondatori – coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Associazione;

  2. Soci Ordinari – coloro che sono regolarmente iscritti alla Associazione;

  3. Soci Onorari – coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo.


Art.5               La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con l’indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l’organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all’avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l’assemblea che delibera nella prima riunione utile.


Art.6               Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall’assemblea nei seguenti casi:

  1. comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell’Associazione;

  2. svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell’Associazione;

  3. inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all’organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l’associato che abbia cessato di appartenere all’associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all’Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.


Art.7               Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.



Art.8               Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Ciascun associato ha similmente il diritto di essere eleggibile negli organi direttivi della Associazione.


Art.9               Le risorse economiche della Associazione sono costituite da:

  1. beni immobili e mobili;

  2. contributi dei Soci,dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  3. contributi dell’Unione Europea e di organismi Internazionali;

  4. contributi da soggetti privati e sponsor;

  5. donazioni e lasciti accettate dalla Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie della organizzazione;

  6. rimborsi;

  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

  8. quote associative in forma annuale e con importi stabiliti dal Consiglio Direttivo;


Art.10             L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art.11             Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447/ bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall’organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell’affare che con la relazione dell’organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.


Art.12             L’esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre

all’assemblea per l’approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall’art. 13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all’art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.


Art.13            Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio direttivo;

  3. il Presidente;

  4. l’Organo di controllo o Collegio dei Revisori;

  5. (eventuale Collegio dei Probiviri).


Art.14             L’assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all’indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

 L’assemblea ha le seguenti competenze:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  2. approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;

  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  4. delibera sulla esclusione degli associati;

  5. delibera sulle modificazioni dello statuto;

  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione

che:

  1. sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

  4. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.


Art.15            L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  1. libro degli associati;

  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;

  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato;

  5. (eventuale il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri).

I libri sociali sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell’organo interessato.


Art.16            Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque, tutti nominati dall’Assemblea che restano in carica per tre anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall’assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l’assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

  1. eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell’assemblea;

  2. predisporre il bilancio di esercizio, nonché l’eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;

  3. deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati (se non di competenza dell’assemblea);

  4. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

  5. curare la gestione dei beni mobili e immobili dell’Associazione o da essa detenuti;

  6. compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell’assemblea o di altro organo.

  7. stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l’invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l’avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell’organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

  1. sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.


Art.17            Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dura in carica per tre anni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituto da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.


Art.18             L’organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. E’ composto da tre Soci eletti dalla assemblea e dura in carica tre anni.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 c.c.. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All’organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L’organo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Qualora all’organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro           


Art.19             In caso di scioglimento dell’Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall’assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art.20             Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito. Ai Soci compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.


Art.21            Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che dovessero insorgere fra i Soci o tra questi e qualsiasi organo della Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitrato sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro trenta giorni la nomina dell’arbitrato sarà effettuata dal Presidente del tribunale di Rimini.


Art.22             Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.


Il presente Atto è formato da pagine n. 7  e da righe 285

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